ufficiale

Fondi, un punto di penalizzazione in classifica

27.02.2015 12:15 di  Massimo Poerio   vedi letture
UFFICIALE: Fondi, un punto di penalizzazione in classifica

La penalizzazione tanto temuta si è trasformata in realtà. La sezione disciplinare del tribunale federale nazionale ha comminato al Fondi un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato attuale in seguito al deferimento della stessa società. A questo si aggiunge l'ammenda di 750 euro e l'inibizione per sei mesi dell'allora presidente Domenico Capitani.


Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con ricorso n. 008/2013, il calciatore Salvatore Giardina conveniva dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Società Fondi Calcio Srl chiedendo il pagamento della somma di € 5.000,00 quale saldo della somma dovuta dalla Società in forza dell’accordo risolutivo intervenuto tra le parti in relazione al contratto tra le stesse stipulato per la stagione sportiva 2012/2013.
Con decisione in data 16.5.2014, il Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, accoglieva il ricorso e condannava la Società Fondi calcio Srl al pagamento, in favore del calciatore Salvatore Giardina, della somma di € 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione al saldo e rifusione delle spese legali sostenute dal ricorrente liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge. Il Collegio Arbitrale condannava, altresì, la Società
Fondi Calcio Srl al pagamento dei compensi arbitrali.
La Segreteria del Collegio Arbitrale, con raccomandata del 20.5.2014, regolarmente recapitata in data 26.5.2014, notificava alla Società Fondi Calcio Srl il sopradetto lodo emesso in data 16.5.2014.
Con nota del 27.7.2014 il legale del Sig. Salvatore Giardina comunicava il persistere dello stato di morosità della Società Fondi Calcio Srl in relazione alla decisione del Collegio Arbitrale del 16.5.2014.
I fatti rappresentati sono comprovati dalla documentazione prodotta dalla Procura federale, ed integrano a carico del Signor Domenico Capitani, Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fatti della Società Fondi Calcio Srl, gli estremi delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 8 comma 15 del CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, avendo egli omesso di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme riconosciute dal Collegio A
rbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in favore del calciatore Salvatore Giardina.
Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Domenico Capitani, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta ed oggettiva della Società Fondi Calcio Srl ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Domenico Capitani, suo Presidente e Legale Rappresentante all’epoca dei fa
tti.
Per questi motivi
Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Domenico Capitani l’inibizione per mesi 6 (sei); nei confronti della Fondi Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la sanzione dell’ammenda di euro 750,00 (euro settecentocinquanta/00).