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Picchia arbitro e guardialinee in campo: calciatore squalificato fino a 2025!

di Francesco Vigliotti
foto di repertorio

Il giudice sportivo lo ha squalificato fino al 5 gennaio 2025. Il calciatore così sanzionato è Paolo Arena del Città di Comiso che domenica si è reso protagonista in campo, nella gara persa contro l'Amerina, ma non per la sua prestazione. Infatti Arena ha aggredito fisicamente un guardialinee ed il direttore di gara a fine partita, come riportato nel referto arbitrale. Di qui la decisione del giudice sportivo territoriale siciliano di squalificarlo per ben cinque anni.

Questa la motivazione presente nel comunicato ufficiale:

Paolo Arena squalifica fino al 5/01/2025

Per contegno irriguardoso ed offensivo nei confronti di ufficiali di gara; nonchè, al termine della gara, per avere colpito con un violento pugno al petto un A.A. e l’arbitro con un calcio ad una coscia, procurando ad entrambi forte dolore e la necessità di ricorrere a cure mediche presso un P.O. dove gli stessi venivano refertati con una prognosi di tre giorni s.c.

Valutato che il comportamento sopra riportato configura una condotta da parte del tesserato che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014;

Che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una “condotta violenta” secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento “da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica e che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui …”; (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);

Pertanto;

Si delibera che la sanzione irrogata va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 comma 4 bis del C.G.S. nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).


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