I ricorsi di Altamura e Taranto sono un grande bluff?

05.05.2021 00:00 di  Maria Lopez   vedi letture
I ricorsi di Altamura e Taranto sono un grande bluff?

Dal campo, alle polemiche, il campionato di Serie D Girone H continua a regalare emozioni a cui seguono strascichi inevitabili fuori dal campo. Partendo dalle questione reclami, in primis, gli ultimi in ordine di tempo di Altamura e Taranto.

Durante l’ultima stagione esistono centinaia di calciatori legittimamente tesserati che hanno militato in più di tre società, poiché a giugno 2020 è stato modificato sala FIGC l’articolo 95 comma 2 delle Noif, che prevede appunto il regolare sviluppo della vicenda. Ora arrivati a tal punto, dopo il polverone che si sta scatenando sempre di più, dei quesiti sorgono abbastanza spontanei: l’ufficio tesseramenti della LND perché ha autorizzato ad esempio il tesseramento del calciatore Antonio Negro del Real Agro Aversa? Com’è noto il calciatore ha vestito quattro casacche diverse nell’ultima stagione giocando per tutte e quattro, il caso citato e’ solo uno dei tantissimi presenti in tutta la quarta serie.

L’arcano può essere tranquillamente tradotto spiegando il tutto in maniera chiara e ufficiale nel comunicato veicolato il primo luglio dal comitato regionale della Valle D’Aosta: ‘’Si fa presente che, a differenza degli anni passati, a partire dalla stagione sportiva 2020/21, tenuto conto della modifica all’art. 95 comma 2 delle NOIF (C.8. 335 della LND), “nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione”.

Ne consegue che, la disposizione che limita il numero di società per cui un calciatore possa essere tesserato nel corso della stagione sportiva sia stata abolita per i calciatori e per le calciatrici “non professionisti/e” o “giovani dilettanti” che si tesserano per Società dilettantistiche appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, restando, invece, in vigore esclusivamente per i calciatori professionisti e giovani di serie. Tale disposizione si applica anche ai calciatori dilettanti esclusivamente nel momento in cui richiedono il tesseramento per una società professionistica.

La vicenda sarebbe nata da una sentenza del TFN in merito alla posizione del calciatore Cori che com’è evidente, è stato tesserato per un club professionistico come la Ternana, rientra dunque esattamente nei limiti imposti dall’articolo 95 comma 2 delle NOIF che recita testualmente: ‘’Nella stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi sia a titolo definitivo, che a titolo temporaneo, per un massimo di tre società. Il calciatore dilettante e il calciatore professionista sono soggetti alla medesima disposizione. Il Tribunale Federale, Sezione tesseramenti e’ senza dubbio giudice di primo grado in ordine delle controversie, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori, e per questo non può essere considerato un precedente.
Alla luce degli evidenti strascichi che la vicenda rischia di portare, questa volta non in campo, ma fuori dal campo, e delle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, i ricorsi di Altamura e Taranto possono considerarsi un grande bluff?