Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 15 e 16 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
A carico di calciatori
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI LIVIO LORENZO (LATINA) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza, lo colpiva con una manata di media intensità all’altezza del mento, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza.
SCHIATTARELLA PASQUALE (POTENZA) per avere, al 5° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, con un gesto di rabbia, lo spingeva colpendolo con entrambe le mani aperte all’altezza del collo, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell’avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta e la zona del corpo dell'avversario attinta di particolare delicatezza (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
RADA ARMAND (TRENTO) per avere, al 18° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di giocare il pallone, lo colpiva con i tacchetti esposti all’altezza della spalla, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, la zona del corpo dell'avversario attinta che ha reso necessario l’intervento dei sanitari onde consentirgli la ripresa del gioco.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MONTEBUGNOLI MATTEO (OLBIA) per avere, al 23° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ZANELLATO NICCOLO’ (CROTONE)
REALI STEFANO ROBERTO (FIORENZUOLA)
SUMMA ELIA (PICERNO)
SAPORETTI LORENZO (PRO PATRIA)
PARODI GIULIO (PRO VERCELLI)
ROSSETTI MATTEO (VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)
BURRAI SALVATORE (MANTOVA)
TROIANO LUCA (SESTRI LEVANTE)
RIGGIO CRISTIAN (TARANTO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
FRISENNA GIULIO (ACR MESSINA)
LIA DAMIANO BIAGIO (ACR MESSINA)
ANTONIAZZI MANUEL (ARZIGNANO VALCHIAMPO)
BOUAH DEVID EUGENE (CATANIA)
NELLI JACOPO (FIORENZUOLA)
SBAMPATO EDOARDO (LEGNAGO SALUS)
MENSAH DAVIS (MANTOVA)
BIANCHIMANO ANDREA (OLBIA)
RAGATZU DANIELE (OLBIA)
VERRENGIA BRUNO (POTENZA)
PARLANTI GABRIELE (SESTRI LEVANTE)
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciassettesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AVELLINO, AUDACE CERIGNOLA, CATANIA, CESENA, FOGGIA, MONOPOLI, PERUGIA, POTENZA, SESTRI LEVANTE, VIS PESARO, e VIRTUS FRANCAVILLA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.: - introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose; - considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA'
AMMENDA € 3.500,00
BENEVENTO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, tra il 27° e 30° minuto del primo tempo, trenta petardi di cui venti nel recinto di gioco e dieci sul terreno di gioco, dieci fumogeni sul terreno di gioco e quindici fumogeni nel recinto di gioco, determinando, con tali condotte,
la sospensione della gara da parte dell’Arbitro per circa tre minuti (onde consentire ai Vigili del Fuoco di sgomberare il campo dal predetto materiale), la bruciatura del manto erboso sintetico, la rottura di due tubazioni idratanti, di una manichetta idrante e di un telone copri LED pubblicitari;B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, esposto, dal 27° minuto del primo tempo per tre minuti, uno striscione contenente una frase offensiva nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la intrinseca pericolosità delle condotte sub A), rilevato che le condotte sub A) hanno determinato l’interruzione temporanea della gara e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 2.500,00
CATANIA A) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (90%), posizionati nel Settore Curva Nord - Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato al 26° minuto del primo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali
insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante, ripetuti per tre minuti; B) per avere la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud - Settore Superiore Rosso e Inferiore Azzurro intonato: 1. al 29° e al 45° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante; ripetuti nella prima circostanza per due minuti e una volta nella seconda circostanza; 2. al 38° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari; C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità
dei cori sub A) e sub B) n.1 e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
POTENZA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 43° minuto del secondo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco (determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara, per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco), una
bottiglietta d’acqua vuota, una bottiglietta in vetro, un contenitore in plastica di Caffè Borghetti e un fischietto di metallo, senza conseguenze; B) per avere alcuni suoi sostenitori (nella misura di 3/4) posizionati nel Settore Tribuna, intonato, per tutta la durata della gara, cori gravemente offensivi nei confronti dell’Assistente Arbitrale n.1; C) per avere i suoi sostenitori, durante tutta la gara, in più occasioni, utilizzato ripetutamente fischietti in modo improprio, così disturbando lo svolgimento della gara e rendendo necessaria l’effettuazione di due annunci sia nel primo che nel secondo tempo. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare odiosità dei cori sub B) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 1, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 2.000,00
JUVE STABIA A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva San Marco, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. al 2° minuto del primo tempo, acceso all’interno del Settore Curva San Marco, numerosi bengala e fumogeni determinando, con tale condotta, una sospensione della gara di tre minuti da parte dell’Arbitro, in attesa che tornasse una corretta visibilità; 2. al 20° minuto del primo tempo, lanciato un fumogeno ai piedi della recinzione che separa la Curva dal terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze; B) per avere, i suoi sostenitori, posizionati all’interno del Settore Tribuna, acceso all’interno della stessa, alle spalle della panchina occupata dalla propria squadra, un fumogeno rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e i numerosi precedenti specifici per la condotta sub A n.1) a carico della società sanzionata e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, prima dell’inizio della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, così determinando, con tale condotta, il ritardo dell’inizio della gara di un minuto per consentire la relativa rimozione da parte dei Vigili del Fuoco e, al 9° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
LATINA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1°, 2°, 41° e 42° minuto del primo tempo, quattro petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato: 1. all’11°e 27° minuto del primo tempo, un bengala sul terreno di gioco in direzione del portiere avversario e un bengala nel recinto di gioco; entrambi prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, senza conseguenze; 2. tra il primo e secondo tempo, cinque bottigliette di plastica con del liquido e un rotolo di nastro adesivo nel recinto di gioco, senza conseguenze; 3. al 65° minuto della gara, tre bottigliette di plastica con tappo di cui una piena nel recinto di gioco, senza conseguenze; 4. al 73° minuto della gara, due bottigliette di plastica semipiene nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 800,00
AREZZO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 1° minuto del primo tempo, un fumogeno nel campo per destinazione dietro la rete della porta ospite, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori (circa il 30%), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 31° e 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto uno striscione di circa 20 metri non autorizzato e contestualmente intonavano il primo dei cori sub B). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AVELLINO A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 36° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze; B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna Terminio e Montevergine, intonato, al 39° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per circa un minuto. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, durante la gara, quattro petardi nel proprio Settore senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.).
AMMENDA € 700,00
TURRIS per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 2° e 9° minuto del primo tempo, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c., supplemento r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per avere, la totalità dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, a fine gara, un coro oltraggioso nei confronti dei tifosi avversari, ripetuto per tre volte. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 300,00
PRO PATRIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere divelto quattro seggiolini posti all’interno del Settore medesimo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
VIRTUS FRANCAVILLA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere alcuni dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Tribuna Est Ospiti, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 24° minuto del primo tempo e al 27° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 23 APRILE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO (CASERTANA) per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro e del IV Ufficiale, in quanto usciva dall’area tecnica, si avvicinava a quest’ultimo e protestava con veemenza per dissentire nei confronti di una decisione arbitrale. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
DELLI CARRI DANIELE (PESCARA) per avere, tra il primo e secondo tempo, nella zona antistante allo spogliatoio, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti di un tesserato avversario, proferendo parole offensive nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
GATTI MICHELE (PERUGIA) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
FRANZESE FRANCESCO (VIS PESARO) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati avversari in quanto, a seguito di un diverbio tra calciatori avversari, si alzava dalla panchina aggiuntiva determinando un clima di tensione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VII INFR) ED € 800,00 DI AMMENDA
GORGONE GIORGIO (LUCCHESE) per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta, negligente e irruente nei confronti del Collaboratore della Procura Federale, in quanto dopo la segnatura della rete da parte della Squadra avversaria, abbandonava repentinamente il recinto di gioco e, aprendo la porta di sicurezza che dà accesso agli spogliatoi con un gesto violento, colpiva con una delle due ante il medesimo Collaboratore (posizionato in prossimità della porta) procurandogli conseguenze lesive al gomito sinistro. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., supplemento r. proc. fed.).
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