Ricorso vinto: il Castelvetro batte a tavolino il Campagnola

Eccellenza Emilia Romagna
23.11.2022 19:00 di  Anna Laura Giannini   vedi letture
Ricorso vinto: il Castelvetro batte a tavolino il Campagnola

Il Castelvetro ha vinto il ricorso presentato al Giudice Sportivo territoriale in merito alla partita Castelvetro-Campagnola giocata lo scorso 13 novembre 2002.

Ricorso presentato perché nell'effettuare le sostituzioni il Campagnola non si sarebbe accordo di aver mancato il rispetto degli under da tenere in campo. Il Giudice Sportivo territoriale accertato l'errore ha punito il Campagnola con la sconfitta a tavolino.

Questo il comunicato del giudice sportivo territoriale:

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 49 del 16/11/2022 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Soc. Castelvetro, con il quale si lamenta l’irregolare svolgimento della gara per aver la Soc. Campagnola violato la normativa inerente all’impiego dei giovani calciatori, così come prevista dal C.U. n°01 del 04/07/2022 del C.R.E.R. (Stagione Sportiva 2022/2023).
Nella fattispecie, a detta dalla istante, la Soc. Campagnola in conseguenza delle sostituzioni effettuate non avrebbe rispettato il previsto obbligo di impiego dei un giovani calciatori e chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S. Rilevato dagli atti ufficiali che la società Campagnola ha schierato inizialmente in campo i seguenti giovani calciatori:
• Il Sig. Plantani Lorenzo – maglia n° 2 (nato nel 2003);
 • Il Sig. Catellani Erik – maglia n° 8 (nato nel 2006);
 • Il Sig. Barolo Francesco – maglia n° 9 (nato nel 2003).
Rilevato dal referto arbitrale che la società Campagnola ha effettuato, nel corso della gara, le seguenti sostituzioni:
• al 25’ del secondo tempo, esce il n° 9 Barolo Francesco (maglia n°9) ed entra il n° 15 Sig. Callegari Lorenzo (nato nel 2000).
Questo Giudice Sportivo, osserva: Le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impegnare sin dall’inizio della gara, e per tutta la durata della medesima, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori giovani così distinti in relazione al numero e all’età:
• n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2002 in poi;
• n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2003 in poi;
• n° 1 giovane nato dal 1° gennaio 2004 in poi.
Accertato, pertanto, che la Società Campagnola in conseguenza dell’unica sostituzione effettuata al 25’ del secondo tempo è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, uno dei tre “giovane calciatori” previsti dal C.U. n° 1 del 04/07/2022 del C.R.E.R. Considerato che l’inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società Campagnola con il risultato di 3 – 0 ai sensi dell’art. 34 bis delle N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 6) lett. c) C.G.S., nonché in relazione al C.U. n° 1 del 04/07/2022 del C.R.E.R.; P.T.M. Delibera:
• di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. Castelvetro e, conseguentemente, di comminare alla Società Campagnola la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato: CASTELVETRO – CAMPAGNOLA 3 - 0
• di non addebitare il previsto contributo alla Società Castelvetro.