La Corte D'Appello accoglie il reclamo del Villa 2015. Ko il Bacigalupo Vasto Marina

Eccellenza Abruzzo
25.11.2020 20:45 di Redazione NotiziarioCalcio.com Twitter:    vedi letture
Fonte: Abruzzo Calcio Dilettanti
La Corte D'Appello accoglie il reclamo del Villa 2015. Ko il Bacigalupo Vasto Marina

E alla fine aveva ragione il Villa 2015. La squadra francavillese, dopo il ko per 3-2 in campionato contro la Bacigalupo Vasto Marina in Eccellenza, aveva lamentato l’irregolarità dei trasferimenti di Frangione e Di Donato, utilizzati dai vastesi. Dopo il ricorso respinto dal Giudice Sportivo, il club del Presidente Leombruno si è rivolto alla Corte di Appello Territoriale, ottenendo il risultato sperato e trovando il successo a tavolino. Una sentenza che, ora, potrebbe avere un controricorso dell’altra parte, ma che momentaneamente porta il Villa a 11 punti, lasciando la Bacigalupo in fondo alla classifica a quota 1.

Il motivo del ricorso

Secondo l’accusa, non sarebbe stato perfezionato il trasferimento dei due calciatori a causa di un ritardo poi provato a correggere via mail il giorno precedente alla gara, con gli uffici del Comitato chiusi. Una procedura non identificabile con quelle consentite dal regolamento dei trasferimenti, ma che per il Giudice, in primo grado, poteva essere considerata consentita per il buonsenso della società vastese. Nuova presa di posizione del Villa in secondo grado, come si legge nel testo accusatorio: «La società appellante ha dedotto e ribadito in sede di audizione nella seduta tenutasi in videoconferenza l’ingiustizia della decisione, sulla base di tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha sostenuto l’errata applicazione dell’art. 95 N.O.I.F. , in quanto prevede quali modalità alternative di deposito dei moduli di trasferimento per le società dilettantistiche quelle dell’invio con plico raccomandato ovvero del deposito presso il competente Comitato e non, invece, quello dell’invio tramite semplice email. Con il secondo motivo ha censurato l’impugnato provvedimento per l’irrilevanza della buona fede, stante il rigido e non derogabile formalismo che disciplina il deposito dei tesseramenti, altrimenti facilmente aggirabile dalle società non in regola. Con il terzo motivo, infine, ha sottolineato l’inconferenza rispetto alla fattispecie in esame del differimento dell’obbligo per le società dilettantistiche di dotarsi di p.e.c., riguardando questo esclusivamente l’ambito dei procedimenti previsti dal C.G.S. Ha chiesto, quindi, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente applicazione al caso di specie dell’art. 10 C.G.S.».

Risultato ribaltato

Non ci si può affidare al buonsenso, secondo la Corte d’Appello, che ribalta l’esito del campo dando la vittoria al Villa 2015 e motivando:

«La normativa di riferimento che regola gli accordi di trasferimento (art. 95 delle N.O.I.F., C.U. n. 229/A del 23.6.2020 F.I.G.C. e vademecum per le società di cui al C.U. n. 11 del 6.8.2020 C.R.A.) non prevede l’e-mail quale mezzo equipollente per il deposito dei relativi moduli, mentre elenca chiaramente quali sono i mezzi che possono ritenersi idonei per ritenere efficace tale deposito. In particolare, il C.U. 229/A F.I.G.C. prevede che le liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica ed il tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati. Ritiene, pertanto, la Corte di dover dissentire dalla decisione del primo Giudice giacché non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva discostarsi da quello che è il chiaro dettato della norma in tema di tesseramenti a nulla valendo, nella fattispecie, il principio della buona fede».