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UFFICIALE: Aquanera esclusa dalla Serie D

di Davide Guardabascio

La Commissione Disciplinare Nazionale, presieduta ieri dall’Avv. Sergio Artico, ha deciso l’esclusione dal campionato di Serie D per la ASD Aquanera Comollo Novi, per una serie di irregolarità all’atto dell’iscrizione al campionato. Inibiti, inoltre, per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC tre dirigenti del club.

Questo il dispositivo della sentenza della Commissione Disciplinare

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dall’Avv. Antonio Valori, dall’Avv. Arturo Perugini, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Signori Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 15 dicembre 2011 e ha assunto le seguenti
decisioni:
(186) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DIEGO MANASSERO (all’epoca dei fatti, vice Presidente della Società ASD Aquanera Comollo Novi), IRTA HYSA (Presidente della Società ASD Aquanera Comollo Novi sino al 26.09.2011), MEHEMET HYSA (non tesserato per la Società ASD Aquanera Comollo Novi, ma di fatto effettivo Presidente della Società, ex art. 1, comma 5, CGS), DEDEJ ADRIAN (Presidente della Società ASD Aquanera Comollo Novi dal 26.09.2011), Societá ASD AQUANERA COMOLLO NOVI ▪ (nota N°. 3129/186 pf 11- 12/SP/AM/ma del 18.11.2011).
Con atto del 18.11.2011, la Procura federale ha deferito: ▪ il Signor Manassero Diego, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in riferimento al CU n. 153 del 22.4.2011 del Comitato Interregionale e, specificatamente, alla lettera A), punti 5 e 6, ed in relazione al combinato disposto degli articoli 8, comma 4, e 18, comma 1, lettere g), h), i), l) del CGS, quale dirigente incaricato dalla Società agli incombenti patrimoniali ed amministrativi necessari per l’iscrizione della squadra al campionato di competenza: 1) per avere omesso il versamento del bonifico della somma € 18.000,00, nei modi e nei termini di cui al punto 5, lett. A), CU n. 153 del 22. 4.2011, scientemente predisponendo, utilizzando ed inviando al competente ufficio del Dipartimento Interregionale una serie di documenti in copia, apocrifi, non veridici e, comunque, portanti somme mai accreditate o titoli mai ricevuti in originale dal destinatario, quali: a) copie bonifici del 21/07/2011, 10/08/2011, 15/09/2011 e 21/09/2011; b) copia assegno circolare non trasferibile emesso il 22/08/2011 della Banca Popolare di Novara Ag. di Alessandria n. 2000503620-11 con beneficiario F.I.G.C. – L.N.D., con annessa comunicazione a sua firma, quale Vice Presidente della Società, con il quale riferiva che il titolo era stato spedito con Raccomandata 1 e che il giorno successivo sarebbe pervenuta all’Ufficio; c) copia
assegno circolare non trasferibile n. 2500110700-09 per un importo di € 18.000,00 emesso dalla Cassa di Risparmio di Alessandria in pari data, unitamente alla ricevuta di spedizione effettuata tramite corriere Sogetras di Alessandria dal 6.9.2011 doc. 16803732, spedito alle ore 08.30; 2) per avere personalmente richiesto ad un non meglio precisato rappresentante di una
Società di brokeraggio e successivamente messo a disposizione della Società ASD Aquanera una fideiussione di € 31.000,00 a favore della FIGC, datata 21.7.2011, Commissione disciplinare nazionale apparentemente rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro, rilevatasi non veridica e, quindi, non utilizzabile, come da nota dell’11.10.2011 del suindicato Istituto Bancario, che
precisava come la stessa fosse “falsa e non riconducibile alla Bnl”; ▪ la Signora Irta Hysa per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in riferimento al CU n. 153 del 22.4.2011 del Comitato Interregionale FIGC e, specificatamente, alla lettera A), punti 5 e 6, ed in relazione al combinato disposto degli articoli 8 , comma 4, e 18, comma 1, lettere g), h), i), l) del CGS per avere, quale Presidente della ASD Aquanera Comollo Novi, sottoscritto la domanda d’iscrizione al campionato di Serie D inviata al Comitato competente, nella quale dichiarava che la documentazione allegata era conforme alla normativa di riferimento, malgrado, invece, la stessa non fosse veridica, sia in ragione del bonifico di € 18.000,00, che della fideiussione di € 31.000,00, facendo uso di documenti che sapeva non veridici e comunque omettendo, in via preventiva e cautelativa, i necessari controlli che garantissero la bontà e l’esigibilità di tale documentazione; ▪ il Signor Mehemet Hysa per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e 5, CGS, per avere, seppur non tesserato con la ASD Aquanera ed ancora in costanza di un provvedimento di inibizione irrogatogli nella stagione sportiva 2008/2009, quale dirigente di altra affiliata, svolto le funzioni di presidente della Società a partire dal mese di Luglio 2011 (data in cui ha rilevato le quote societarie), affidando nominalmente l’incarico a terza
persona, ossia alla di lui moglie Sig.ra Irta Hysa, quale suo mero prestanome. Incolpazione legittimamente ascrivibile per le spontanee dichiarazioni confessorie rese, in fase istruttoria, al rappresentante della Procura federale; ▪ il Signor Dedej Adrian per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, CGS, per non essersi presentato, benché regolarmente convocato, avanti agli organi di Giustizia Sportiva; ▪ la Società ASD Aquanera Comollo Novi, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, CGS, per le violazioni ascritte ai Presidenti succedutisi nel tempo, al Vice Presidente ed al Signor Mehemet Hysa. Alla riunione del 15.12.2011, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni: - al Sig. Manassero Diego della inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione
alla permanenza da ogni rango e categoria della FIGC; - alla Sig.ra Irta Hysa della inibizione per anni 5 (cinque) con proposta di preclusione dalla permanenza di ogni rango e categoria della FIGC; - al Sig. Mehemet Hysa della inibizione per anni 1 (uno) a decorrere dall’espiazione della precedente sanzione;
- al Sig. Dedej Adrian della inibizione per mesi 3 (tre); - alla ASD Aquanera Comollo Novi della esclusione dal campionato di competenza con assegnazione ad uno dei campionati di categoria inferiore. I deferiti sono rimasti assenti. Il deferimento è fondato. La vicenda trae origine dalla nota del 23.9.2011, con la quale il Presidente della LND chiedeva alla Procura federale di accertare la fondatezza di una segnalazione anonima relativa a presunte irregolarità commesse dalla ASD Aquanera Comollo Novi, in sede di iscrizione al Campionato Nazionale Serie D per la stagione sportiva 2011/2012. Commissione disciplinare nazionale Le indagini hanno effettivamente consentito di accertare che gli incolpati si sono resi responsabili dei fatti agli stessi ascritti che, anche ai fini della quantificazione delle sanzioni, devono essere brevemente riassunti. All’atto dell’iscrizione, la Società produceva fideiussione bancaria di € 31.000,00 e copia del bonifico di € 18.000,00 del 12.7.2011, con CRO n. 98124784258, effettuato da codice ABI 06085 Cassa di Risparmio di Asti, utilizzando l’IBAN in essere l’anno precedente
presso il Comitato Interregionale e non quello indicato sul CU n. 153 del 22.4.2011. La Covisod, preposta alla verifica della regolarità degli adempimenti delle Società relativi all’iscrizione al campionato, esprimeva parere negativo sull’iscrizione per mancato deposito delle somme relative al bonifico e della prevista fideiussione nonché per la mancata disponibilità dei campi di giuoco. La Società proponeva ricorso producendo copia del bonifico bancario del 21.7.2011, con CRO n. 98446768425, effettuato da codice ABI 06085 Cassa di Risparmio di Asti con IBAN corretto e nuova fideiussione bancaria per € 31.000,00 della BNL.
La Covisod, sulla scorta di tale documentazione, accoglieva il ricorso esprimendo parere favorevole all’iscrizione, in data 26.7.2011. Il Consiglio Direttivo della LND, nella riunione del 27.7.2011, recependo il parere favorevole della COVISOD, ammetteva la Società al Campionato di Serie D per la stagione sportiva 2011/2012. Successivamente, l’Ufficio Amministrativo del Dipartimento Interregionale, verificato il mancato accredito del bonifico del 21.7.2011, provvedeva a contattare telefonicamente la
Società, che inviava a mezzo fax la copia di un bonifico, datato 10.8.2011, con CRO n. 98128709743, effettuato da codice ABI 06085 Cassa di Risparmio di Asti. Verificato il mancato accredito anche di quest’ultimo bonifico e comunicato alla Società
tale inadempimento, quest’ultima faceva pervenire, sempre a mezzo fax, fotocopia assegno circolare non trasferibile emesso il 22.8.2011 della Banca Popolare di Novara Ag. di Alessandria n. 2000503620-11 con beneficiario FIGC – LND, con annessa
comunicazione a firma del Vice Presidente della Società con la quale riferiva che il titolo era stato spedito con Raccomandata 1 e che il giorno successivo sarebbe pervenuta all’Ufficio. Poiché tale assegno non veniva mai ricevuto dal Dipartimento Interregionale, in data 5.9.2011, la Società inviava copia di ulteriore assegno circolare non trasferibile, n.
2500110700-09, per un importo di € 18.000,00 emesso dalla Cassa di Risparmio di Alessandria in pari data, unitamente alla ricevuta di spedizione effettuata tramite corriere SOGETRAS di Alessandria, del 6.9.2011 doc. 16803732, spedito alle ore 08.30. Anche tale spedizione non veniva mai recapitata al Dipartimento Interregionale. In data 15.9.2011, la Società inviava copia di ulteriore bonifico effettuato dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, n. CRO 78129709743, mai accreditato sul c/c del Dipartimento Interregionale. In data 21.9.2011, la Società inviava copia del bonifico bancario effettuato da codice ABI
5000 tramite la Cassa di Risparmio di Alessandria n. CRO 77512442510 mai accreditato. Successivamente, il Dipartimento Interregionale evidenziava che la fideiussione bancaria di € 31.000,00 rilasciata dalla BNL il 21.7.2011 era falsa a non riconducibile alla stessa, che tanto comunicava con nota n. 00003367 dell’11.10.2011, e che alla data del Commissione disciplinare nazionale 18.10.2011 la Società non aveva ancora provveduto al versamento dell’importo di € 18.000,00 relativo all’iscrizione al campionato per la stagione sportiva 2011/2012. I motivi sottesi alla decisione, anche in relazione alla quantificazione delle sanzioni, passano dalla necessaria disamina dei fatti dai quali emerge che la vicenda si è articolata in due fasi, la prima, sviluppatasi in un periodo più lungo, da luglio a metà ottobre, nella quale gli incolpati sono riusciti a gestire la situazione, e la seconda, maturata rapidamente nel breve volgere di poco più di due settimane, nella quale la stessa era divenuta ormai chiaramente ingestibile, anche per le pressioni della Procura federale, e sono subentrati i contributi spontanei alle indagini con i quali gli incolpati (uno dei quali, il Sig. Mehemet Hysa, ha fatto il suo ingresso nella vicenda) hanno tentato di profilare ruoli e
responsabilità, indicando il Manassero quale unico autore degli illeciti. È bene chiarire che le posizioni dei deferiti sono chiare e trovano riscontri oggettivi sia nel contegno dagli stessi tenuto nelle due fasi della vicenda sia nei documenti predisposti e
trasmessi in Federazione sia nelle dichiarazioni rese in fase di indagine. La capacità della Società di soddisfare rapidamente le richieste degli uffici della LND, susseguitesi nel breve volgere di due mesi, e la gestione della vicenda in generale, è
sintomatica di una preventiva programmazione finalizzata all’ottenimento di un vantaggio ingiusto, poi effettivamente conseguito.
La sequenza temporale degli avvenimenti, la natura pluricommissiva degli illeciti posti in essere anche innanzi alla Covisod, organo istituzionalmente preposto al controllo ed alla verifica dei presupposti per l’iscrizione, idonea ad integrare, nell’ordinamento statale, una fattispecie criminosa autonoma, l’assenza di reazioni – anche solo di sorpresa – e la
singolare inerzia da parte della Dirigenza della Società – che non si è premurata neanche di effettuare alcun tipo di verifica – alle continue sollecitazioni all’adempimento da parte della LND e la puntuale predisposizione dei contestati documenti denotano una
tendenzialità nella commissione degli illeciti contestati, finalizzata specificamente all’iscrizione al Campionato, incompatibile con i basilari principi che ispirano l’attività federale, consacrati nell’art. 1 CGS, e con la permanenza nell’Ordinamento federale.
Peraltro, l’ottenimento del risultato cui le condotte fraudolente erano sottese e la possibilità per la squadra di partecipare al campionato, pur non avendone titolo, hanno alterato inevitabilmente la competizione sportiva aggravando le conseguenze di un illecito di indiscutibile gravità al quale devono conseguire sanzioni adeguate, anche in relazione alle condotte singolarmente considerate. È bene chiarire sin da subito che le dichiarazioni rese dal Sig. Manassero, per quanto abbiano chiara natura confessoria, non sono credibili e risultano del tutto inidonee ad incentrare sullo stesso la responsabilità esclusiva per i fatti commessi, attesa l’assenza di altri riscontri oggettivi che impediscano di considerare l’evidente esistenza del vincolo
associativo. Anzi, è opportuno considerare che la scelta di rendere dichiarazioni autoaccusatorie da parte di soggetto che, di fatto, non aveva nulla da perdere, contestualmente alla sostanzialmente immotivata delibera di esclusione dello stesso dalla
compagine sociale, risponde evidentemente all’esigenza di esonerare gli altri incolpati, i quali incorrono in un evidente pregiudizio economico, dalle ovvie conseguenze disciplinari. A ciò valga la semplice considerazione che non c’è prova della dazione delle somme, ingenti, dall’Hysa Mehemet al Manassero e dell’utilizzo fattone da quest’ultimo. Commissione disciplinare nazionale Allo stesso modo, è indicativo della consapevolezza da parte della Dirigenza di quanto stesse accadendo, non solo la provenienza di tutti i documenti contraffatti dalla sede della Società, ma, soprattutto, la circostanza che i solleciti e le contestazioni susseguitesi dalla LND per oltre tre mesi, non hanno causato né reazioni né controlli di alcun tipo, che si rendevano tanto più necessari nel momento in cui, come emerso dalle dichiarazioni rese dal Mehemet Hysa e dallo stesso Manassero, quest’ultimo riceveva ben € 18.000,00 in contanti, con i quali avrebbe dovuto effettuare operazioni bancarie peraltro soggette ai noti
limiti di legge. È chiaro, pertanto, che il ruolo di spicco rivestito dal Mehemet Hyrta, soggetto titolare di interesse diretto al conseguimento dell’iscrizione e della partecipazione al campionato, non può essere sminuito dalle dichiarazioni del Manassero. Difatti, a parte l’assenza di riscontri oggettivi circa l’esistenza dei dedotti rapporti di dare avere tra gli stessi, questioni
comunque irrilevanti ai fini del presente procedimento, è chiaro che la confessione resa quando ormai la situazione era compromessa dall’unico soggetto che poteva assumersi la responsabilità dell’accaduto, in quanto ne avrebbe subito il minor pregiudizio da un punto di vista federale, e la estromissione dello stesso dalla compagine sociale, il tutto nel breve
volgere di pochi giorni, costituiscono il tentativo, effettuato in extremis, di limitare i danni che il proprio comportamento aveva determinato. Si consideri, altresì, il ruolo del Mehemet Hyrta. Non è credibile, e non c’è alcun elemento fornito in tal senso dai deferiti che non chiariscono i rapporti esistenti se non limitandosi a riferire meramente di una conoscenza maturata in ambito lavorativo, che il Manassero avesse sostanziale autonomia gestionale. Ma, soprattutto, non è in alcun modo credibile
che, a fronte della consegna di € 18.000,00 in contanti nel mese di luglio, quando erano state acquisite le quote sociali, il Manassero sia riuscito ad essere del tutto svincolato da parte di chi aveva il controllo della Società. Ciò tanto più nel momento in cui risultavano esserci evidenti problemi per l’iscrizione al campionato, con corrispondenza fittissimaintercorsa con la LND, e la stessa banca per il tramite della quale, per lo meno apparentemente, sarebbe stato effettuato il primo bonifico, lo avrebbe riaccreditato per l’erroneità del conto corrente del beneficiario. Non solo. A parte l’assenza di qualsiasi riscontro anche in tal senso, è bene rilevare che risulta particolarmente controverso che il Manassero, soggetto apparentemente esperto in
questioni federali, scelto proprio per tale motivo, abbia continuato a mantenere inalterata la fiducia dei Sigg.ri Hysa che, addirittura, nel corso di un’assemblea tenutasi il 26.9.2011, nella quale il deferito dava inspiegabilmente le dimissioni, lo invitavano a rimanere temporaneamente con la carica di tesoriere, mantenuta sino alla successiva estromissione.
Il complesso degli avvenimenti è indicativo dell’esistenza di un vincolo associativo ben radicato che ha determinato, altresì, la scelta di fornire un contributo alle indagini nel malcelato tentativo di indirizzarle in un senso. Il Manassero, dal canto suo, è responsabile di quanto accaduto avendo sostanzialmente ammesso gli addebiti, dei quali comunque esiste prova documentale derivante, altresì, dalle verifiche effettuate dalla LND. Infine, del tutto inefficace è il tentativo, effettuato dal Mehemet Hysa e dal Manassero stesso, di esonerare da responsabilità la Sig.ra Irta Hysa, che ha comunque sottoscritto tutti gli atti finalizzati alla partecipazione al campionato, assumendosi la responsabilità del Commissione disciplinare nazionale loro contenuto e della documentazione agli stessi allegata. Peraltro, l’incolpata, a prescindere dalla sua posizione di consorte del Sig. Mehemet Hysa e della carica assunta quale prestanome dello stesso perché inibito, che comunque la ponevano in una situazione di illiceità, ha indiscutibilmente preso parte al vincolo associativo accettando, di fatto, gli effetti delle condotte poste in essere. Non è sostenibile, difatti, in ossequio a minimi canoni di diligenza ed ai principi di cui all’art. 1 CGS che la Sig.ra Hyrta non si sia
mai posta in posizione critica nei confronti di quanto stesse accadendo, soprattutto in ragione del rapporto coniugale, della circostanza che il marito avesse acquisito le quote sociali esponendosi ad un investimento economico di sicura rilevanza e, ancor di più, che avesse consegnato una somma ingente al Manassero per l’assolvimento di obblighi vitali per la Società. Quand’anche si volesse considerare un ruolo passivo della deferita, e tale non è stato, è chiaro che la scelta di accettare gli effetti delle condotte altrui dei quali, si ripete, la stessa si è resa anche strumento svolgendo attività rilevante per l’ordinamento
federale, la rendono complice consapevole degli illeciti perpetrati per cui la stessa non può che condividere lo stesso trattamento sanzionatorio riservato a chi aveva ed ha il controllo di fatto della Aquanera (per come risulta anche da una intervista recentemente rilasciata proprio dal Mehemet Hyrta) nonché al Sig. Manassero. Relativamente, infine, alla posizione del Sig. Dedej Adrian, è bene considerare che l’addebito allo stesso mosso deve ritenersi provato non solo in ragione della
documentazione allegata in atti ma, in ogni caso, dal contegno tenuto nel presente procedimento disciplinare.
Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta della Società alla quale, per la dedotta gravità dei fatti contestati, deve essere comminata la sanzione della esclusione dal campionato.

P.Q.M.

Infligge al Sig. Manassero Diego la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al Sig. Mehemet Hysa la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque), a decorrere dalla espiazione di quella ancora da scontare, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, alla Sig.ra Irta Hysa la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, al Sig. Dedej Adrian la sanzione della inibizione per mesi 3 (tre) ed alla Aquanera Comollo Novi la sanzione della esclusione dal campionato di competenza ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. i) del CGS.


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