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Serie D, respinto il reclamo del Celle Varazze. Confermata la vittoria della Cairese

di Chiara Motta

Il Giudice Sportivo di Serie D ha respinto il reclamo presentato dal Celle Varazze contro la Cairese, confermando il risultato della partita conclusasi 0-1 in favore dei valbormidesi. La società reclamante è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro per lite temeraria.

Al centro della controversia la presunta irregolarità nello svolgimento dell'incontro, sollevata dalla società Celle Varazze FBC SSD ARL attraverso un reclamo formale. Secondo la ricostruzione della compagine locale, l'arbitro avrebbe commesso un errore determinante omettendo l'espulsione di un giocatore avversario che avrebbe dovuto essere sanzionato con il cartellino rosso dopo una doppia ammonizione.

Nel ricorso presentato nei termini regolamentari, la dirigenza del Celle Varazze ha sollevato specifiche obiezioni sull'operato del direttore di gara. Secondo quanto denunciato, il calciatore della Cairese numero 4, Emanuele Boveri, avrebbe ricevuto due cartellini gialli nel corso della partita senza che ne conseguisse l'automatica espulsione dal campo di gioco. Tale circostanza, secondo la tesi della società reclamante, avrebbe alterato la regolarità della competizione, rendendo necessario l'annullamento del risultato e la ripetizione dell'incontro.

La Cairese ha risposto con proprie controdeduzioni, contestando punto per punto le affermazioni della società avversaria e chiedendo che il reclamo venisse dichiarato sia inammissibile che infondato nel merito.

Nell'esaminare la vicenda, il Giudice Sportivo ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità delle prove documentali presentate dalla società reclamante a sostegno delle proprie affermazioni. Tuttavia, l'organo giudicante ha ritenuto opportuno procedere con un'analisi approfondita della questione.

L'esame del referto arbitrale ha costituito il punto di partenza dell'istruttoria. Dal rapporto di gara emerge con chiarezza che Emanuele Boveri ha ricevuto un'unica ammonizione, comminata al minuto 34 del primo tempo. Il documento non evidenzia alcuna seconda sanzione disciplinare a carico del calciatore in questione.

Tuttavia, un elemento ha richiesto un ulteriore approfondimento. Il Celle Varazze ha fatto riferimento a un cartellino giallo mostrato al minuto 31 della seconda frazione di gioco che, secondo la propria interpretazione, sarebbe stato erroneamente attribuito al giocatore numero 16 della Cairese, Nicolò Giorcelli, mentre avrebbe dovuto riguardare Emanuele Boveri.

Per dissipare ogni dubbio sulla corretta identificazione del calciatore ammonito, il Giudice Sportivo ha richiesto all'arbitro un supplemento di rapporto. La relazione integrativa ha fornito elementi inequivocabili: il direttore di gara ha confermato che l'ammonizione del minuto 31 del secondo tempo era stata effettivamente comminata a Nicolò Giorcelli, numero 16, per comportamento antisportivo.

La documentazione supplementare non ha quindi fornito alcun elemento a sostegno della ricostruzione proposta dal Celle Varazze. Al contrario, ha corroborato la versione già contenuta nel referto originario, evidenziando come non vi fosse stata alcuna doppia ammonizione ai danni di Emanuele Boveri.

Nella motivazione della sentenza, il Giudice Sportivo ha sottolineato come il ricorso risultasse "del tutto privo di fondamento". La contestazione si baserebbe infatti su "una ricostruzione soggettiva di un episodio di gioco, pienamente rimesso alla valutazione discrezionale dell'arbitro".

La decisione assunta dall'organo giudicante è stata quindi articolata su più punti. In primo luogo, il reclamo è stato rigettato integralmente. Di conseguenza, lo svolgimento della gara è stato dichiarato regolare e il risultato di 0-1 in favore della Cairese è stato definitivamente confermato.

Ma la vicenda comporta anche ripercussioni di carattere economico per la società reclamante. Al Celle Varazze è stato addebitato il contributo previsto per la presentazione del reclamo. Inoltre, e questo rappresenta l'aspetto più rilevante dal punto di vista sanzionatorio, la società è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore della Cairese per un importo complessivo di 500 euro.

Tale condanna è stata disposta a titolo di responsabilità per lite temeraria, in applicazione dell'articolo 55, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. L'istituto della lite temeraria prevede che chi agisce in giudizio con malafede o colpa grave, sostenendo pretese manifestamente infondate, possa essere condannato al risarcimento delle spese sostenute dalla controparte.

La pronuncia del Giudice Sportivo chiude definitivamente la questione, confermando quanto accaduto sul campo e sancendo la piena legittimità del successo conquistato dalla Cairese. Per il Celle Varazze, oltre alla sconfitta sportiva, resta l'onere economico derivante da un'iniziativa giudiziaria ritenuta temeraria dall'organo di giustizia sportiva.


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