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Serie D, reclamo Gozzano dichiarato inammissibile: confermato lo 0-4 con il Biellese

di Chiara Motta

Il Giudice Sportivo di Serie D, Aniello Merone, ha emesso una decisione che chiude definitivamente la questione relativa all'incontro tra Gozzano e Biellese 1902, terminato con un netto 0-4 in favore della formazione ospite. La società Gozzano aveva manifestato l'intenzione di presentare reclamo contro l'esito della gara, ma non ha poi provveduto a formalizzare la contestazione nei termini previsti dalla normativa vigente.

La mancata presentazione del ricorso dopo il preannuncio ha rappresentato un elemento decisivo nella valutazione del Giudice Sportivo. Secondo quanto stabilito dalla decisione ufficiale, questa omissione configura un motivo sufficiente per dichiarare il reclamo stesso inammissibile, rendendo impossibile qualsiasi esame nel merito delle eventuali contestazioni che la società piemontese intendeva sollevare.

Il provvedimento si basa sull'applicazione dell'articolo 67, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, che disciplina le procedure e i requisiti formali per la presentazione dei reclami. La normativa prevede infatti che al preannuncio debba necessariamente seguire il deposito formale del reclamo con le relative motivazioni e documentazioni a sostegno, entro i termini stabiliti. Il mancato rispetto di questa procedura impedisce l'apertura di qualsiasi procedimento.

La decisione del Giudice Sportivo si articola in tre punti fondamentali. In primo luogo, viene dichiarata l'inammissibilità del reclamo presentato dalla società Gozzano. Conseguentemente, viene convalidato il risultato della partita così come maturato sul terreno di gioco, con la vittoria per 0-4 del Biellese 1902. Infine, come previsto dalla normativa in questi casi, il contributo economico versato per la presentazione del reclamo viene addebitato sul conto della società ricorrente.

Questa vicenda evidenzia l'importanza del rispetto delle procedure formali previste dalla giustizia sportiva. Il preannuncio di reclamo rappresenta infatti solo il primo passo di un iter che deve essere completato con la presentazione formale e motivata delle contestazioni. La mancata osservanza di questi passaggi, indipendentemente dalla validità delle eventuali ragioni di merito, comporta automaticamente l'inammissibilità del ricorso.

Per il Biellese 1902 si tratta di una conferma definitiva del successo ottenuto sul campo, un risultato particolarmente significativo vista l'ampiezza del punteggio. I quattro gol realizzati in trasferta rappresentano un bottino importante per la classifica e per il morale della squadra. La società può ora guardare con serenità ai prossimi impegni, senza il rischio di vedere modificato a tavolino quanto conquistato durante i novanta minuti di gioco.

Per il Gozzano, invece, si aggiunge al risultato sportivo negativo anche la beffa procedurale, con l'addebito del contributo di reclamo che rappresenta un ulteriore costo per la società. La vicenda solleva interrogativi sulle motivazioni che hanno portato alla decisione di non dare seguito al preannuncio iniziale, una scelta che ha precluso ogni possibilità di far valere eventuali ragioni davanti agli organi di giustizia sportiva.

La decisione del Giudice Sportivo Merone si inserisce nel quadro delle numerose controversie che periodicamente animano i campionati dilettantistici, dove la corretta applicazione delle norme procedurali riveste un'importanza fondamentale per garantire il regolare svolgimento delle competizioni. In questo caso, il rigoroso rispetto della procedura ha portato a una conclusione rapida della vicenda, evitando lungaggini che avrebbero potuto creare incertezze sulla classifica del girone.


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