Respinto il reclamo dell'Afragolese, convalidato il 2-0 del Barletta
Il giudice sportivo di Serie D, avvocato Aniello Merone, assistito dai sostituti avvocato Mario Cappucci de Tschudy, avvocato Massimo Romeo, avvocato Giacomo Scicolone e avvocato Simone Morale, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari, nella seduta del 10 marzo 2026, ha adottato le decisioni relative al reclamo presentato dall'Afragolese sulla gara Barletta-Afragolese disputata il 22 febbraio 2026.
La decisione più attesa riguardava il reclamo presentato dall'Afragolese dopo la sconfitta per 2-0 sul campo del Barletta. Il club campano aveva chiesto l'applicazione della sanzione della perdita della gara a tavolino in seguito al gravissimo episodio che ha visto protagonista il calciatore del Barletta, Giancarlo Malcore.
Secondo la ricostruzione dell'Afragolese, Malcore avrebbe colpito con un violento calcio al volto il calciatore ospite Agustin Gonzalo Torrassa durante il rientro negli spogliatoi. Il giocatore argentino sarebbe caduto a terra battendo la testa e perdendo momentaneamente i sensi, tanto da richiedere il trasporto in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Barletta, dove gli è stato refertato un "trauma cranico minore" con prognosi di 5 giorni.
Il Barletta ha respinto con forza le accuse, definendo il reclamo illegittimo, infondato e strumentale, chiedendone il rigetto. L'Afragolese, dal canto suo, ha ribadito nelle proprie memorie come la condotta violenta avrebbe impedito al calciatore aggredito di proseguire l'incontro, alterando la "parità competitiva" della prestazione sportiva.
Il giudice sportivo ha ricostruito i fatti basandosi sul referto arbitrale e sugli atti degli ufficiali di gara, confermando la responsabilità di Malcore nella condotta violenta e antisportiva. Tuttavia, è emersa una difformità rispetto alla versione dell'Afragolese: secondo i documenti ufficiali, il calciatore del Barletta avrebbe colpito l'avversario con un violento calcio "alla gamba" e non al volto, come sostenuto dalla società reclamante.
Per tale condotta, Malcore era già stato sanzionato con la squalifica per 5 gare effettive, come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 89 del 24 febbraio 2026.
Il punto centrale della decisione riguarda però l'impossibilità di applicare la sanzione della perdita della gara. Il giudice ha infatti rilevato come sia "insondabile la tesi che tenta di far discendere dall'infortunio occorso al calciatore Torrassa l'impossibilità di assicurare il regolare svolgimento della gara". Secondo la giurisprudenza sportiva consolidata, la perdita della gara a tavolino si applica solo quando vi siano irregolarità che impediscono oggettivamente lo svolgimento della partita, non quando le condotte abbiano "unicamente comportato alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società".
In sostanza, pur riconoscendo la gravità dell'atto violento, il giudice ha escluso che questo abbia inciso sulla regolarità della gara in sé, trattandosi di un episodio che ha danneggiato il potenziale atletico dell'Afragolese ma non la possibilità di disputare l'incontro.
Il verdetto: reclamo respinto, spese a carico dell'Afragolese
Il giudice sportivo ha quindi deliberato:
il respingimento del reclamo dell'Afragolese
la convalida del risultato della gara, conclusasi 2-0 per il Barletta
l'addebito della tassa di reclamo sul conto dell'Afragolese
la condanna dell'Afragolese al pagamento delle spese in favore del Barletta per un importo di 500 euro, a titolo di responsabilità per lite temeraria ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Il Barletta conserva così i tre punti conquistati sul campo grazie alle reti di Laringe al 1' del primo tempo e di Lattanzi su rigore al 38' della ripresa, mentre l'Afragolese dovrà fare i conti non solo con la sconfitta sportiva ma anche con le spese legali da sostenere.