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Il TFN dichiara inammissibile il ricorso della Vibonese. Le motivazioni

di Giovanni Pisano

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplin are, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola Presidente ; dal Dott. Pierpaolo Grasso, dall’Avv. Sergio Quir ino Valente Componenti ; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante AIA ; e del Signor Claudio Cresta Segretario con la collaborazione dei Signori Salvatore Florid dia, Paola Anzellotti e Antonella Sansoni si è riunito il 21.03.2018 e ha assunto le seguenti decisioni:

(20) – RICORSO DELLA SOCIETÀ US VIBONESE CALCIO SRL EX ARTT. 30 e 32 CGS CONI.

Con ricorso depositato in data 18 luglio 2017, prop osto nei confronti della Società ACR Messina Srl, la Società US Vibonese ha chiesto a qu esto Tribunale di disporre l’integrazione dell’organico mediante reintegra della Società stessa, con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesto per l’iscrizione al campionato di Lega Pro 2017/2018, previa declaratoria di esclusione del club ACR Messina dal Campionato di Lega Pro 2016/2017. Parte ricorrente aveva proposto ricorso ex art. 30 del CGS CONI, lamentando la circostanza che la Società ACR Messina, a seguito del mancato deposito della fideiussione idonea a garantire l’iscrizione al campionato 2016/2017, non sia stata esclusa dal campionato 2016/2017; Essendo retrocessa sul campo, nella stagione 2016/2 017 dopo la sconfitta nei play out contro il Catanzaro, parte ricorrente ha sostenuto che, a seguito della richiesta esclusione della Società ACR Messina sin dalla stagione 2016/2 017, avrebbe dovuto essere pienamente reintegrata nell’organico della Lega Pro, essendo s tata la prima squadra esclusa dal campionato, Questo Tribunale, con C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2 017, dichiarava il ricorso inammissibile perché l’impugnazione era stata proposta nei confronti della Società Messina “e non, quale parte resistente necessaria, anche nei confronti de lla Lega Italiana Calcio Professionistico” ed inoltre perché, sui medesimi fatti, il Procurato re Federale aveva già proposto deferimento, a seguito del quale la Società ACR Messina era stata già sanzionata dalla Corte d’Appello Federale (come da C.U. n. 138/CFA del 7 giugno 2017 ). Avverso la predetta decisione, la Vibonese, in dat a 8 agosto 2017, ha proposto reclamo davanti alla Corte Federale d’Appello che, in data 24 agosto, ha emesso quindi la decisione, in C.U. 29/CFA, con la quale, in accoglimento del rico rso, ha disposto la retrocessione della Società Messina all'ultimo posto del Campionato di Lega Pro (stagione sportiva 2016/2017), Girone C, determinando la possibile reintegrazione della Vibonese nell'organico del campionato di Serie C per la stagione sportiva 2017 /2018. Le motivazioni della decisione sono state poi pubblicate in data 30 agosto 2017, con C. U. 34/CFA. A seguito di impugnazione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport da parte del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio e della Le ga Italiana Calcio Professionistico, le Sezioni Unite del supremo organo di Giustizia sportiva, con decisione n. 78 depositata in data 19 ottobre 2017, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato la decisione della corte d’appello federale, rinviando la questione a questo Tribunale per ogni successiva determinazione. Il collegio di garanzia dello Sport ha, da un lato sostenuto che il ricorso avrebbe dovuto essere formulato nei confronti della Federazione Italiana giuoco Calcio e della Lega Pro quali resistenti principali e non già nei confronti dell’ ACR Messina che, al limite, avrebbe dovuto avere la veste di controinteressato e dall’altro ha censurato anche lo strumento giuridico concretamente utilizzato da parte ricorrente, vale a dire il ricorso ex art. 30 e 32 del Codice di Giustizia sportiva del CONI, liddove alcuna sanzione disciplinare avrebbe potuto essere emessa, nel caso concreto, dal Tribunale adito, ri uardando, la questione, problematiche di natura organizzatoria di competenza della Lega Pro e della FIGC. Ha sottolineato il Collegio di Garanzia che la Vibonese avrebbe dovuto sollecitare a tali ultimi organi l’esercizio delle proprie prerogative e, eventualmente, agire avverso l’eventuale silenzio serbato. In data 11 novembre 2017 la US Vibonese ha formulato istanza con la quale ha chiesto che il Collegio provvedesse ad integrare il contraddittori o nei confronti della FIGC e della Lega Pro, in ossequio a quanto sancito dalla decisione del Colle gio di Garanzia che ha ritenuto che le stesse dovessero essere parti necessarie del giudizio. All'esito del giudizio di rinvio, con decisione del 27 novembre 2017 questo Tribunale dichiarava nuovamente inammissibile il ricorso giacché, da un lato, conformemente a quanto statuito dal Collegio di Garanzia, ha ritenuto che il mezzo di gravame adottato dalla Vibonese (il ricorso ex art. 30 del CGS Coni) non fosse idoneo all'ottenimento della tutela richiesta, dall'altro in quanto il ricorso avrebbe comunque dovuto essere ne cessariamente notificato alla Lega ed alla FIGC, sin dal momento della sua proposizione, non potendo, il giudice, sostituirsi in corso di causa, al ricorrente, nell'individuazione dei contradditori "necessari", ritenendo, che la vibonese avrebbe dovuto proporre ricorso ex art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC Avverso tale decisione la US Vibonese Calcio ha pro posto appello innanzi alla Corte Federale d'Appello che, con decisione del 17 gennaio, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 22 gennaio 2018 (Com. Uff. 079/CFA), ha accolto il ricorso, rinviando gli atti al questo Tribunale affinché provveda nel merito, fissando un a nuova udienza di discussione e dandone comunicazione anche alla Lega Pro ed alla FIGC, in ossequio alla decisione 78/2017 del Collegio di Garanzia del CONI e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 32 del CGS CONI che prevede che debba essere fissata " l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso a i soggetti nei cui confronti esso é proposto o comunque interessati e agli altri eventualmente indicati dal regolamento di ciascuna Federazione, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza". Sul punto il giudice d’appello ha evidenziato che, invece, il Collegio di Garanzia ha richiamato espressamente l’art.32 del C GS Coni che impone l’obbligo di comunicazione del ricorso a tutte le parti comunque interessate, ad opera del Tribunale Federale. In ottemperanza alla pronuncia del Giudice d'appello, pertanto, si é proceduto a dare comunicazione della discussione del ricorso anche a lla Lega Pro ed alla FIGC che si sono costituite con il patrocinio, rispettivamente dell' Avv. Lorenzo Lentini e degli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, irricevibile ed infondato, alla luce anche delle statuizioni del Collegio di Garanzia. Nel corso dell'udienza del 21 marzo u.s., i difens ri presenti si sono riportati alle argomentazioni scritte, nello specifico l’Avv. Di Cintio per conto della Vibonese ha sottolineato che le statuizioni del Collegio di Garanzia del CON I rappresentano un mero “ obiter dictum”, non vincolanti ai fini delle determinazioni di questo Tribunale.

Motivi della decisione
Preliminarmente si evidenzia che questo Tribunale, con la propria precedente decisione, richiamando i principi sanciti dal Collegio di Gara nzia nella pronuncia 78/2017, aveva ritenuto applicabile alla fattispecie concreta la disciplina fissata dall’art. 43 bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, riguardante i giudizi di impugnazion e dei provvedimenti (ivi compreso, pertanto, anche l’eventuale silenzio) degli Organi federali, normativa di carattere speciale, espressamente approvata anche dal CONI e che preved e l’obbligo per il ricorrente di notificare il ricorso a tutte le parti interessate. Nel prendere atto che il Collegio di Garanzia, seco ndo l’interpretazione fornita dalla decisione di rinvio della Corte d’Appello Federale, ha ritenu to, invece applicabile alla fattispecie in questione, le norme di cui all’art. 30 e seguenti d el CGS CONI, pur in assenza di uno specifico procedimento disciplinare, il Collegio non può che adeguarsi al giudicato interno ed ai principi nomofilattici sanciti dal supremo Consesso della gi ustizia sportiva. Al tal riguardo, tuttavia, pur ritenendo di doversi conformare alla pronuncia della Corte Federale, non può esimersi dal rilevare che dall'es ame delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva CONI e, in particolare, dell'art . 37, comma 6, sussistono dubbi in merito alla legittimità della Corte Federale d'Appello, di rime ttere la causa a questo Tribunale. In fattispecie analoga, infatti, il Collegio di Garanz ia (decisione n. 90 del 4 dicembre 2017) ha preso atto dell' "... evidente anomalia del rinvio restitutorio operato d alla Corte Federale nonostante l'espressa inibizione che é nel Codice d i Giustizia sportiva del CONI (art. 37, comma 6) ...”. Tale decisione riguardava una pronuncia del Tri bunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare di inammissibilità (Com. Uff. n. 92/TFN-SD s.s. 16/17), pronunciata a seguito di instaurazione di un deferimento di natur a disciplinare, regolata, dalle norme previste nel Codice di Giustizia Sportiva della FIG C; a maggior ragione si ritiene possa trovare applicazione nel caso di specie giacché il procedim ento é interamente disciplinato dalle disposizioni del CGS CONI. Nel merito, il Collegio, pur alla luce della presen za delle parti che sono state ritenute " contraddittori necessari " dai Giudici del rinvio – appositamente notiziati in ossequio alle pronunce sopra indicate - ritenendo doveroso confor marsi ai principi di diritto sanciti dal

pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI co n la piú volte citata decisione n. 78/2017 ritiene che il presente ricorso sia infondato e, co munque inammissibile. Il Supremo Consesso della giustizia sportiva, infat ti, ha chiaramente sancito, come acutamente osservato dalle difese della Lega Pro e della FIGC, che ".... Dalla indicata ricostruzione, si rileva che la Vibo nese ha proposto il suo ricorso, ai sensi degli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, al fine di ottenere dal Tribunale Federale, “previa esclusione del Club ACR Messina dal campionato di L ega Pro per la stagione 2016/2017... l’integrazione dell’organico mediante reintegra del la Società ricorrente con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richies ti per l’iscrizione al campionato 2017/2018”. La Vibonese ha, quindi, chiesto al Trib unale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari p er l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’ ACR Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della ga ranzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato. 19. Tale domanda, secondo questo Collegio di Garanz ia, non poteva essere formulata davanti al Tribunale Federale nei termini che si sono indic ati e non poteva comunque essere trattata in giudizio senza il necessario coinvolgimento dell a F.I.G.C. e della Lega Pro, che dovevano essere parti necessarie dello stesso giudizio. 20. In primo luogo, il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli 30 e 32 de l CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calci o di Lega Pro nella stagione 2017/2018 (anche ai soli fini della riammissione nei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al campionato), per effetto di una v alutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito che era necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato. Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla iscrizione al campionato di Serie C, per la stagione sportiva 2017/2018, come ha finito per riconoscere anche la Corte Federale d’Appello nella decisione impugnata, investendo la decisione richie sta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazio ne e della Lega Pro. 21. Ma il Tribunale Federale non poteva nemmeno eme ttere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso de lla stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato. 22. Se è vero, infatti, che la disciplina federale richiede per l’iscrizione (e quindi per la partecipazione) ai campionati, la presentazione di determinate garanzie, con la conseguenza che la Società che non dimostri di essere in posses so di tali garanzie (e degli altri requisiti richiesti) non può iscriversi al campionato, tuttav ia, nella fattispecie, la questione sollevata non riguardava la fase di iscrizione al campionato, che è disciplinata da specifiche norme anche con riferimento alle conseguenze del mancato adempimento degli incombenti necessari, ma la fase successiva, nella quale un ev ento esterno (il fallimento della Società assicurativa) aveva determinato la perdita di un re quisito inizialmente posseduto. Ed invero, la vicenda che ha coinvolto la Società Messina (ed alt re numerose squadre di serie B e serie C)

5 era stata peculiare e, proprio per la sua particola rità, la Federazione, con delibera di cui al C.U. 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole spe cifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzion e per il caso di mancata regolarizzazione nei termini. Il Messina, che non aveva regolarizzat o la sua situazione nei termini, era stata, quindi, sanzionata, con due punti di penalizzazione , per non aver tempestivamente prodotto una nuova garanzia. Ma la citata delibera federale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione succe ssiva e non erano stati disciplinati gli effetti, a carattere sanzionatorio, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso. 23. In tale contesto, la valutazione del comportame nto, certamente grave, tenuto dal Messina (ben evidenziato nella decisione della Cort e d’Appello Federale) avrebbe dovuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della Lega (e, per i profili generali, della Federazione). Non avendo la Lega (e la Federa zione) provveduto sulla questione, la Vibonese avrebbe quindi potuto sollecitare tale azi one ed eventualmente anche agire avverso il silenzio prestato dalla Lega e dalla Federazione (eventualmente diffidate) a compiere una attività ritenuta doverosa. Ma la Vibonese non pote va proporre un’azione nei confronti della sola Società ACR Messina per ottenere una pronuncia sostitutiva dell’inerzia serbata sulla questione dalla Lega Pro e dalla Federazione (inerz ia che emerge anche dalla documentazione acquisita dalla Corte Federale con a pposita istruttoria). 24. Contraddittori necessari, in un eventuale giudi zio proposto avverso l’inerzia dei loro organi, avrebbero dovuto, peraltro, essere la Lega e la Fed erazione, che avrebbero dovuto spiegare le ragioni per le quali non avevano ritenuto di dover intervenire sulla questione, mentre il Messina, in tale giudizio, avrebbe assunto la più c orretta posizione di controinteressato. 25. La Vibonese ha ritenuto, invece, di citare in g iudizio, utilizzando la particolare procedura dettata dagli articoli 30 e 32 del CGS del CONI, so lo il Messina che, come si è detto, era nella vicenda in realtà il soggetto controinteressato, ma non il soggetto contro il quale il ricorso poteva, nei limiti indicati, essere eventualmente p roposto. 26. Anche la Corte Federale d’Appello si è resa con to che la domanda della ricorrente Vibonese, così come formulata, non poteva trovare a ccoglimento e, per superare tale rilievo e ritenere ammissibile il ricorso della Vibonese, ha ritenuto di dover riformulare la domanda, sostenendo che il ricorso doveva ritenersi ammissib ile in quanto volto ad ottenere l’esclusione dal campionato 2016/2017 del Messina, con le relative conseguenze “automatiche” ai fini della possibile iscrizione al campionato 2017/2018 della Vibonese. Ma in tal modo la Corte Federale d’Appello non solo ha ef fettuato un non ammissibile mutamento della domanda, come cristallizzata nel ricorso prop osto davanti al Tribunale Federale, ma ha anche ritenuto ammissibile (e fondato) il ricorso d ella Vibonese sulla base di presupposti che, come si è evidenziato, mancavano. 27. Peraltro, non poteva la Corte Federale d’Appell o, in assenza di una disciplina, anche di carattere sanzionatorio, sulle conseguenze della ma ncata rinnovazione delle garanzie assicurative da parte del Messina, sanzionare la st essa Società con la collocazione all’ultimo posto in classifica nella stagione 2016/2017, per n on aver presentato una nuova garanzia fideiussoria necessaria per completare la sua parte cipazione al campionato. La Corte Federale, considerato che il campionato di serie C, stagione sportiva 2016/2017, si era già

concluso, ha ritenuto, infatti, di poter applicare al Messina la sanzione della retrocessione della squadra all’ultimo posto del campionato. Ma i n tal modo la Corte Federale ha irrogato al Messina una sanzione che non era prevista da alcuna disposizione e per una fattispecie che, per la sua peculiarità, la Federazione (o la Lega) avrebbe potuto anche ritenere oggetto di una diversa disciplina. Tanto meno, poi, poteva essere dichiarata, come la Corte Federale ha fatto, sia pure in modo incidentale in motivazione, l’esis tenza di un qualche automatismo fra la decisione pronunciata nei confronti del Messina e i l diritto della Vibonese a poter partecipare al campionato di Serie C per la stagione sportiva 2 017/2018. 28. Ma anche a voler ammettere che la domanda (come formulata) potesse, per il suo contenuto, essere proposta davanti al Tribunale Fed erale, ai sensi degli 30 e 32 del CGS del CONI, certamente il giudizio, per come era stato pr oposto e perché involgeva direttamente l’attività della Lega Pro e della F.I.G.C., non avr ebbe potuto svolgersi in assenza della stessa Lega (come ha sostenuto il Tribunale Federale) e de lla F.I.G.C., avendo ad oggetto una questione riguardante atti (o l’inerzia) dei sogget ti che curano l’organizzazione del campionato di serie C e che emanano le relative reg ole e dispongono la loro applicazione, con l’ammissione allo stesso (o l’esclusione dallo stes so) delle squadre che, essendo in possesso dei necessari requisiti, ne fanno richiest a...." Va ribadito, pertanto, che il Collegio di Garanzia ha chiaramente evidenziato che lo strumento giuridico utilizzato da parte ricorrente - il ricor so ex artt. 30 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI - non rappresenta(va) il mezzo di tutela idoneo all’ottenimento del provvedimento di esclusione richiesto, giacché alcu na ulteriore sanzione disciplinare, al di fuori di quella già emanata nei confronti del ACR M essina, avrebbe potuto essere adottata da questo Tribunale. Ad ogni buon conto, anche l'avvenuto intervento in udienza della Lega Pro e della FIGC, non appare idoneo a sanare il vizio originario del rico rso formulato dalla US Vibonese che avrebbe dovuto essere proposto non giá nei confronti (solo) del Messina bensí, nei confronti dei resistenti naturali, vale a dire la FIGC e la Lega Pro, delle quali avrebbe dovuto lamentarne e censurarne l'inerzia. Né, pur a voler astrattamente ritenere ammissibile il ricorso, questo Tribunale non puó infliggere la sanzione disciplinare richiesta, in a ssenza di specifica disposizione che preveda la predetta sanzione ed in considerazione del fatto che, per il medesimo fatto, la ACR Messina é giá stata sanzionata (come ha avuto modo di rilev are il Collegio di Garanzia del CONI).

 

P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – dichiara infondato e inammissibile il ricorso.


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