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Clamoroso! Daspato ed inibito Criscitiello fino a giugno 2026. Per la Folgore Caratese 2 gare a porte chiuse e maxi ammenda

di Massimo Poerio

Davvero clamoroso quanto viene reso noto dal giudice sportivo di serie D con il comunicato odierno che fa riferimento alle decisioni prese dallo stesso in merito ai referti dell'ultimo turno di serie D.

In particolare ad essere colpita è la Folgore Caratese che subisce la squalifica del campo sportivo per due gare effettive, da giocarsi in campo neutro ed a porte chiuse oltre alla sanzione pecuniaria di 4.000,00 euro.

La motivazione è questa: Per avere persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società rivolto espressioni offensive ed implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti del Direttore di gara. Inoltre, propri dirigenti tolleravano ripetuti atteggiamenti intimidatori nei confronti
degli ufficiali di gara ed insieme ad altre persone prendevano parte ad una violenta rissa nel corso della quale venivano sferrati calci e pugni all'indirizzo di tesserati avversari. Inoltre, propri sostenitori rivolgevano grida e espressioni implicanti discriminazione razziale all'indirizzo di un calciatore avversario. Infine, per mancanza di acqua calda, volontariamente tolta, dallo spogliatoio arbitrale.

Peggio ancora è andata al presidente, e giornalista, Michele Criscitiello colpito da inibizione fino al 30 giugno 2026 con annesso divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC fino al 30 giugno 2025.
Per avere:
- al termine del primo tempo, fatto indebito ingresso sul terreno di gioco rivolgendo al Direttore di gara espressione offensiva ed implicante denigrazione e discriminazione per motivi di razza. Il medesimo inseguiva l'ufficiale di gara fino all'ingresso nello spogliatoio arbitrale cercando di farlo cadere e rivolgendogli espressioni e gesti (3 pugni sulla porta) intimidatori;
- nel corso del secondo tempo, reiterato a più riprese le espressioni implicanti discriminazione razziale nei confronti dell'arbitro e di due calciatori avversari;
- al termine della gara, attinto con sputi alcuni calciatori avversari mentre abbandonavano il terreno di gioco ed in seguito rivolto espressioni offensive e discriminatorie nei confronti dei medesimi calciatori, innescando una violenta rissa tra i tesserati delle due società durante la quale il medesimo rivolgeva gesto intimidatorio all'indirizzo del Direttore di gara. Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine. Infine, reiterava ulteriormente la condotta minacciosa, offensiva e discriminatoria nei confronti dell'arbitro per di più millantando indebite influenze e corruttela degli organi di giustizia sportiva.
Sanzione così determinata anche in ragione della pervicace e manifesta violazione dei principi fondamentali dello Statuto FIGC come determinati ai sensi dell'art.2.


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