Caso tesseramenti, il ds Di Toro (Cerignola): «La norma generale non riguarda i dilettanti»
La redazione de ilrestodelcalcio.com ha ascoltato diversi addetti ai lavori sul caso dei tesseramenti. Tra questi c'è Elio Di Toro, ds dell'Audace Cerignola:
“Prima di sbilanciarmi sulla questione mi sono confrontato col nostro segretario Marco Santopaolo, l’interpretazione del nuovo testo dell’art. 95 comma 2 NOIF modificato con il comunicato n. 238/A FIGC del 26.06.2020 chiarisce che le limitazioni non coinvolgono più tutti i calciatori ma soltanto professionisti e giovani di serie. Di conseguenza, i calciatori dilettanti che iniziano e finiscono la stagione sportiva con status di giovani dilettanti o non professionisti non sono soggetti alla medesima disposizione. Ciò, a nostro modo di vedere, significa che suddetti calciatori possono tesserarsi e disputare gare ufficiali anche per tre o più società nell’arco della stessa stagione proprio perchè non c’è alcuna norma che lo vieta, o meglio, la norma in questione ha smesso di vietarlo dal 26 giugno 2020. Per questo semplice motivo i calciatori dilettanti (che in stagione non si sono tesserati per società professionistica) non sono soggetti neanche a quanto disposto dal comunicato ufficiale n. 239/A FIGC del 26.06.2020, rubricato “Deroga art. 95 NOIF ss 2020-2021”, proprio perché la norma generale non li riguarda. Vero è che tale deroga di vestire una “terza maglia” riguarda espressamente i calciatori “professionisti” e “giovani di serie”, ma tale norma, in quanto derogatoria, è da intendersi come una possibilità offerta dal legislatore anche ai “professionisti” e “giovani di serie” di vestire la terza maglia, circostanza già concessa ai “dilettanti” che non rientrano nel 95.2 NOIF (ovvero ai “giovani dilettanti” e “non professionisti” che NON si tesserano per società professionistica”). Del resto, la circolare FIFA riguarda, indistintamente, tutti i calciatori. Tale norma transitoria è contenuta nell’edizione RSTP di ottobre 2020. Una lettura diversa delle norme, non solo sarebbe controfunzionale ad una norma gerarchicamente superiore (regolamento FIFA), ma svuoterebbe di significato la stessa modifica normativa dell’art. 95 c. 2 NOIF, che nel vecchio testo così recitava: “Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. La “ratio” del nuovo testo sembra proprio essere quella di consentire maggior libertà di movimento ai calciatori “dilettanti”, dopo alcune problematiche riscontrate nelle due precedenti stagioni sportive con il vecchio testo in vigore. Vecchio testo che, purtroppo, è stato alla base, a fronte di una decisione corretta, di motivazioni “disastrose” (mi sia passato il termine, ma pare che tale decisione sia stata finanche impugnata dal Presidente Federale) resa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il 5 marzo 2021, in quanto la sentenza dei giudici si basa sul (richiamato) vecchio testo normativo senza prendere atto del novellato testo della stessa norma, facendo peraltro riferimento (altro inaccettabile “scivolone giuridico”) ad una decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello del 26 giugno 2020 che, nel frattempo, era stata annullata con decisione n. 55 del 12 novembre 2020 da parte del Collegio di Garanzia dello Sport CONI (massimo organo di giustizia sportiva). L’ultima parola spetta, naturalmente, soltanto al giudice (sportivo) competente, al quale toccherà garantire la regolarità della fase finale dei campionati”.