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Caso Messina, ecco perché il TFN ha chiuso le porte alla Reggina

di Cristo Ludovico Papa

Il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha depositato le motivazioni della decisione n. 251/TFN con cui, lo scorso 12 maggio, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla AS Reggina 1914 nei confronti della ACR Messina 1900, del suo legale rappresentante Davis Justin Leigh, della SSD Città di Acireale 1946 e di altri soggetti.

Con la propria istanza, la società calabrese aveva denunciato presunte irregolarità commesse dal club siciliano nel corso della stagione in corso, invocando sanzioni disciplinari a carico del Messina "per riparare al pregiudizio ingiustamente subito sia dalla Reggina sia da tutte le altre squadre militanti nel Girone I del campionato di Serie D". Al fianco della Reggina si erano schierate, in adesione, anche la SSD Città di Acireale 1946 e la ASD Sancataldese Calcio 1945.

Il TFN ha ritenuto il ricorso strutturalmente incompatibile con l'ordinamento della giustizia sportiva federale. Le motivazioni ruotano attorno a un principio cardine del sistema: quello del cosiddetto doppio binario.

Come chiarito dal Collegio, il nuovo Codice di Giustizia Sportiva ha disegnato un'architettura giurisdizionale precisa, nella quale operano su piani distinti il Giudice sportivo — competente sugli accadimenti di gara — e il Giudice federale, articolato in Tribunale federale e Corte d'appello federale, che invece si pronuncia sui deferimenti della Procura federale e sulle controversie estranee alla cognizione sportiva.

In questo schema, l'art. 118 del CGS FIGC riserva in via esclusiva alla Procura federale l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di tesserati e affiliati. Spetta dunque al Procuratore federale — e non alle società ricorrenti — valutare se procedere con un deferimento oppure disporre l'archiviazione. La Reggina, Acireale e Sancataldese avevano già presentato i rispettivi esposti alla Procura federale — le ultime due il 15 aprile 2026, la prima il 20 aprile — ma, alla data dell'udienza, l'organo requirente non si era ancora espresso.

Ciononostante, le tre società avevano scelto di adire autonomamente il TFN, puntando a ottenere in via diretta le sanzioni disciplinari nei confronti del Messina e del suo rappresentante legale. Una strada che il Tribunale ha ritenuto del tutto impercorribile.

Il Collegio ha poi esaminato, in via subordinata, le ulteriori prospettazioni avanzate dalle ricorrenti, giungendo alle medesime conclusioni negative.

Anche volendo ricondurre l'istanza alla tutela di una situazione giuridicamente protetta ai sensi dell'art. 30 del CGS CONI, il TFN ha rilevato l'assenza di prova circa il rispetto del termine di trenta giorni dalla conoscenza dei fatti, entro cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto. Sul punto, la Reggina si era limitata ad affermare che la questione sarebbe "emersa solo poche settimane fa dai mezzi di stampa", e aveva sostenuto, replicando a un'eccezione della società Enna, che "i termini per impugnare non sarebbero comunque certamente spirati". Acireale e Sancataldese avevano a loro volta fatto riferimento a non meglio precisate notizie di stampa che le avrebbero indotte a presentare l'esposto in Procura.

Il Tribunale ha ritenuto tali allegazioni del tutto insufficienti a dimostrare il momento in cui le società sarebbero venute a conoscenza degli atti contestati. Analogamente, anche l'ipotesi di un'impugnazione degli atti di iscrizione al campionato, dei tesseramenti o dell'affiliazione del Messina — opzione peraltro categoricamente esclusa dalla stessa Reggina e dalle controinteressate — si sarebbe scontrata con la medesima barriera: al momento del deposito del ricorso, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 86, comma 3, del CGS era ampiamente decorso.

Il dispositivo si chiude con una precisazione che il TFN ha ritenuto doverosa: pur dichiarando inammissibile il ricorso, il Collegio ha escluso che l'iniziativa processuale fosse temeraria, riconoscendo la particolarità e la complessità della vicenda. Di conseguenza, le spese del procedimento sono state integralmente compensate tra le parti.

La vicenda evidenzia i limiti strutturali entro cui le società affiliate possono agire nell'ordinamento sportivo quando ritengano di aver subito un pregiudizio per condotte altrui. La strada maestra rimane quella dell'esposto alla Procura federale, cui spetta in via esclusiva la valutazione dei presupposti per l'azione disciplinare. Reggina, Acireale e Sancataldese hanno imboccato quella via, ma hanno tentato parallelamente un'azione diretta davanti al TFN che l'ordinamento non consente. Il Tribunale, nelle proprie motivazioni, ha ribadito con chiarezza i confini del sistema, rinviando di fatto l'intera questione all'esito delle valutazioni della Procura federale, i cui termini, alla data della decisione, risultavano ancora pendenti.


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