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Caso Ferreira Mino: 40'' costano caro alla Nuova Sondrio, ko a tavolino contro la Caratese che va in fuga

di Cristo Ludovico Papa

Un errore formale che costa caro, anzi carissimo, alla Nuova Sondrio Calcio. L’esito del confronto sul campo contro la Folgore Caratese (match giocato lo scorso 21 dicembre e terminato sul rettangolo verde per 1-1, ndr) viene ribaltato nelle aule della giustizia sportiva, decretando una sconfitta a tavolino per la compagine valtellinese. È quanto stabilito nella seduta del 13 gennaio 2025 dal Giudice Sportivo, svvocato Aniello Merone, coadiuvato dai sostituti avvocati Mario Cappucci de Tschudy, Massimo Romeo, Giacomo Scicolone e Simone Morale, nonché dal rappresentante A.I.A. Sandro Capri e dal Coordinatore della Giustizia Sportiva Marco Ferrari.

Al centro della controversia, che ha portato all'accoglimento del reclamo presentato dalla US Folgore Caratese ASD, vi è la posizione irregolare del calciatore Ramiro Fabian Ferreira Mino. L'atleta, inserito nella distinta di gara con la maglia numero 16, ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco al 49° minuto della ripresa. Una partecipazione, seppur breve, che ha innescato l'azione legale della società avversaria.

Le motivazioni alla base del ricorso appaiono ineccepibili sotto il profilo regolamentare. La Folgore Caratese ha evidenziato come sul giocatore pendesse una squalifica per una giornata, comminata tramite il Comunicato Ufficiale n. 93 dell’11 dicembre 2025 emesso dal Comitato Regionale Calabria. La sanzione, originata "per recidività in ammonizione", risaliva al periodo in cui Ferreira Mino militava nelle file della Rossanese, nel girone A del campionato di Eccellenza calabrese.

Dagli accertamenti effettuati è emerso un quadro cronologico inequivocabile: il calciatore non aveva mai scontato lo stop forzato. Dopo aver risolto il proprio contratto con la Rossanese il 12 dicembre 2025, Ferreira Mino è stato tesserato dalla Nuova Sondrio il 19 dicembre successivo. In questo lasso di tempo, non avendo preso parte ad alcuna gara ufficiale, il giocatore è rimasto, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, privo di titolo a partecipare al match in questione.

Nel tentativo di scongiurare la sanzione, la Nuova Sondrio Calcio SSDARL ha presentato memorie difensive puntando tutto sulla sostanza più che sulla forma. La società ha sostenuto che l'impatto del giocatore sull'incontro fosse nullo, dato che lo stesso era sceso in campo per "soli circa 40 secondi, durante i quali non partecipava attivamente ad alcuna delle azioni di gioco svoltesi in tale brevissimo frangente, non entrando mai in possesso del pallone".

La difesa ha cercato di far valere il principio del merito sportivo maturato sul campo, citando precedenti giurisprudenziali in cui elementi puramente formali non venivano ritenuti sufficienti a inficiare la regolarità di una gara. Secondo la tesi valtellinese, l'ingresso fulmineo del calciatore non avrebbe avuto alcuna incidenza effettiva sullo sviluppo del gioco.

Il Giudice Sportivo, tuttavia, non ha accolto le argomentazioni difensive, ribadendo un principio cardine dell'ordinamento sportivo: l'effettività della pena. Nelle motivazioni si legge chiaramente che "per la piena tutela della regolarità delle competizioni, le sanzioni sportive devono essere eseguite in maniera effettiva e non eludibile".

Secondo l'Avvocato Merone, accogliere la tesi della Nuova Sondrio avrebbe creato un pericoloso precedente, legittimando una lettura interpretativa aperta a presenze "puramente formali" che finirebbero per svuotare "la sanzione di contenuto". Il regolamento non ammette deroghe: un calciatore squalificato non può prendere parte alla gara "in alcuna forma" e il semplice inserimento in distinta impedisce di considerare la squalifica come scontata.

In virtù di queste considerazioni, il Giudice Sportivo ha deliberato di accogliere il reclamo della Folgore Caratese, infliggendo alla Nuova Sondrio Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Le conseguenze disciplinari colpiscono anche il diretto interessato: a Ramiro Fabian Ferreira Mino è stata inflitta una squalifica per un’ulteriore gara per violazione dell'art. 9 del CGS, sanzione che va a sommarsi a quella precedentemente comminata e non ancora scontata. Disposto, infine, il non addebito della tassa di reclamo.


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