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Brindisi ricorre al Collegio di Garanzia dello Sport contro la penalizzazione

di Elena Carzaniga

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla S.S. Brindisi Football Club S.r.l. contro la Federazione Italiana Gioco Calcio (FIGC) e la Procura Federale della FIGC avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024-2025 (Registro procedimenti n. 0008/CFA/2024-2025 - Registro procedimenti n. 0009/CFA/2024-2025), depositata completa di motivazioni il 27 agosto 2024 e comunicata in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami proposti dalla società ricorrente avverso le decisioni del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 0013/TFNSD/2024-2025 del 17 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della S.S. Brindisi F.C. S.r.l. la penalizzazione di 4 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda) e n. 0015/TFNSD/2024-2025 del 22 luglio 2024 (che ha irrogato, a carico della suddetta ricorrente la penalizzazione di 2 punti, oltre € 2.000,00 di ammenda); nonché avverso tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata.

La vicenda trae origine dai deferimenti (prot. 28848/988pf23-24/GC/gb e prot. n. 28848/987pf23-24/GC/gb) spiccati, a seguito di segnalazioni della CO.VI.SO.C, dalla Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, della S.S. Brindisi Football Club S.r.l., per la violazione dell’art. 85, lett. C), par. V, delle NOIF, in ordine all'asserito mancato pagamento, entro il termine del 18 marzo 2024, da parte della società S.S. Brindisi Football Club S.r.l., delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024, nonché alla asserita mancata o ritardata corresponsione degli emolumenti dovuti a dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2024.

La Società ricorrente, S.S. Brindisi Football Club S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia, non essendo necessario procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, di riformare la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 0021/CFA-2024- 2025 del 27 agosto 2024 e, pertanto:

- di annullare l'impugnata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del CGS CONI, con totale cancellazione della sanzione statuita a suo carico;

- di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla decisione impugnata;

- in subordine, di ridimensionare sensibilmente la punizione irrogata nei suoi confronti in sede endofederale, contenendola nella misura al massimo di 2 punti di penalizzazione, ovvero rimodulandola secondo giustizia ed equità.


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