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Agenti sportivi, è la fine del Far West? La riforma che stravolge il calciomercato

di Antonio Carmine Zoccali

Nel mondo dello sport professionistico, dietro ogni trasferimento, contratto e negoziazione c’è un equilibrio delicato tra mercato e regole. La pubblicazione del nuovo Regolamento sugli agenti sportivi segna un passaggio atteso da anni e destinato a cambiare profondamente il settore. Affidiamo l’analisi di questa riforma all’esperto di diritto sportivo, l’avvocato Antonio Carmine Zoccali, che per la consueta rubrica “1 LEX 2”, da lui curata e ospitata sul nostro portale, ci guiderà tra le novità di un decreto che ridisegna accesso, controlli e responsabilità della professione di agente sportivo.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Attuativo sulla professione di agente sportivo, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 37/2021, nonché dal Regolamento C.O.N.I. per agenti sportivi e dai Regolamenti delle singole federazioni sportive, chiude una fase di lunga transizione normativa e completa un disegno riformatore atteso da anni dagli operatori del settore. Non si tratta di un semplice intervento tecnico, ma di un riassetto complessivo del sistema di accesso, esercizio e controllo di una professione che svolge un ruolo centrale nei rapporti tra atleti, società e mercato sportivo.

Il fulcro del nuovo assetto è il Registro nazionale degli agenti sportivi, affidato alla gestione del CONI mediante un sistema informatico centralizzato. La scelta della centralizzazione segna un cambio di paradigma: il Registro non è più un mero elenco formale, ma diventa una piattaforma operativa nella quale confluiscono iscrizioni, controlli e, soprattutto, i contratti di mandato sportivo, che dovranno essere depositati presso le Federazioni competenti. In questo modo le Federazioni potranno verificare in tempo reale i requisiti degli agenti, controllare la documentazione e monitorare i rapporti di rappresentanza. Il ruolo del CONI risulta così rafforzato anche sotto il profilo della tutela dei dati personali, quale titolare del trattamento e garante dell’interesse pubblico nella regolazione della professione.

Resta ferma la regola fondamentale secondo cui l’iscrizione al Registro costituisce condizione imprescindibile per esercitare l’attività in Italia, con validità annuale e obbligo di rinnovo. Tuttavia, il regolamento introduce dei controlli più stringenti sulle società di agenti, imponendo maggiore trasparenza sulle partecipazioni e sull’oggetto sociale dei soci, e stabilendo un collegamento strutturale tra l’iscrizione della società e quella dell’agente persona fisica che la rappresenta. L’intento è evidente: evitare schermi societari opachi e ricondurre sempre la responsabilità professionale a soggetti direttamente vigilati.

Anche sul piano dell’accesso alla professione, il decreto conferma l’impianto tradizionale dell’esame di abilitazione, articolato in una prova generale nazionale organizzata dal CONI e in una prova speciale federale (introducendo, però, anche per quest’ultima un esame orale). Di particolare rilievo è il rafforzamento dell’obbligo di formazione continua, che sale a 20 ore annue. Si afferma così un modello di professionalità fondato sull’aggiornamento costante, coerente con la crescente complessità del diritto sportivo.

Una delle parti più significative riguarda la disciplina degli agenti stranieri. Il regolamento distingue nettamente tra agenti stabiliti nell’Unione europea, attività temporanea occasionale e agenti domiciliati extra UE, per i quali vengono introdotti requisiti rigorosi e un regime di iscrizione trimestrale fortemente limitato. La scelta va letta come un chiaro tentativo di prevenire fenomeni elusivi e di rafforzare il controllo su un segmento particolarmente sensibile del mercato.

Di grande importanza è infine l’introduzione di un regime sanzionatorio organico, che prevede censura, sanzioni pecuniarie, sospensione fino a trentasei mesi e annotazioni per chi eserciti senza iscrizione, ferma restando la rilevanza penale dell’esercizio abusivo della professione. Anche club e tesserati sono chiamati a rispondere se si avvalgono di agenti non regolarmente iscritti.

Il decreto impone ora a CONI, Comitato Italiano Paralimpico e Federazioni sportive di adeguare i propri regolamenti entro sei mesi, aprendo una fase delicata di coordinamento anche con le norme sportive internazionali. Il testo, già vagliato dal Consiglio di Stato, dall’Autorità garante della concorrenza e dal Garante per la protezione dei dati personali, si colloca in modo ordinato nella gerarchia delle fonti e restituisce coerenza a un settore che per troppo tempo ha vissuto in una condizione di incertezza.

Si apre così una nuova stagione per la professione di agente sportivo, nella quale trasparenza, controlli e responsabilità diventano finalmente gli assi portanti di un sistema più maturo e affidabile.


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