Levico Terme salvo, il Giudice Sportivo respinge il reclamo e conferma l'impraticabilità di campo
Il Giudice Sportivo presso il Comitato provinciale autonomo della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Bolzano ha emesso oggi una decisione che chiude una controversia nata dalla mancata disputa di un incontro del campionato di Eccellenza regionale. L'avvocato Michael Baumgartner ha infatti respinto il ricorso presentato dall'Union Trento Ravinense, che aveva richiesto la sconfitta a tavolino per l'Unione Sportiva Levico Terme in seguito al rinvio della partita prevista per il 22 febbraio scorso.
La società trentina aveva contestato la decisione del direttore di gara di non far disputare l'incontro, sollecitando l'applicazione di una sanzione sportiva a carico degli avversari. Tuttavia, l'organo giudicante ha ritenuto infondate le argomentazioni presentate dal club reclamante, confermando la legittimità del provvedimento adottato dall'arbitro sul campo.
Alla base della pronuncia del Giudice Sportivo vi è un'attenta analisi della documentazione ufficiale prodotta dal direttore di gara. Nel dispositivo si fa riferimento al referto arbitrale e al successivo supplemento, dai quali emerge un quadro chiaro delle condizioni in cui versava il terreno di gioco al momento previsto per il calcio d'inizio. Secondo quanto riportato negli atti ufficiali, "la gara non veniva disputata per impraticabilità del terreno di gioco in quanto, pur non essendo presente neve su larga parte del campo, lo stesso risultava estremamente fangoso e allentato, tale da non permettere di giocare il pallone in sicurezza".
La motivazione della sentenza pone l'accento su un aspetto tecnico fondamentale: la "valutazione tecnica operata dal Direttore di gara in ordine alla complessiva praticabilità del terreno di gioco e alla sicurezza dei calciatori" rappresenta l'elemento determinante che ha giustificato il rinvio della partita. Tale decisione, come sottolineato dal Giudice Sportivo, rientra nelle prerogative autonome dell'arbitro, chiamato a tutelare l'incolumità degli atleti e la regolarità della competizione.
La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale ben consolidato nell'ambito della giustizia sportiva. Come evidenziato nella decisione, "è principio consolidato dell'ordinamento sportivo che il giudizio dell'arbitro circa la praticabilità del campo costituisce apprezzamento tecnico discrezionale insindacabile". Questo principio tutela l'autorità del direttore di gara nelle valutazioni di natura prettamente tecnica, sottraendole al sindacato degli organi giudicanti quando risultino adeguatamente motivate e supportate da riscontri oggettivi.
La vicenda si è dunque conclusa con il pieno riconoscimento della correttezza del comportamento dell'Unione Sportiva Levico Terme e dell'operato dell'arbitro. Il match, che non si è potuto disputare a causa delle proibitive condizioni del terreno di gioco, dovrà ora essere recuperato in una data che sarà stabilita dal Comitato F.I.G.C. di Bolzano. La società levicase ha fatto sapere che, non appena verranno ufficializzati giorno e orario dell'incontro, provvederà a darne tempestiva comunicazione ai propri tifosi e sostenitori.
La decisione rappresenta un importante precedente per quanto riguarda la gestione delle situazioni di impraticabilità dei campi da gioco e conferma il ruolo centrale dell'arbitro nelle valutazioni tecniche connesse allo svolgimento delle gare. La sicurezza degli atleti resta il valore primario da tutelare, anche quando ciò comporta il rinvio di un incontro ufficiale.