TFN: respinto il ricorso di Miele contro la bocciatura della sua candidatura alla presidenza FIGC
La strada verso la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio si chiude definitivamente per Renato Miele. La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha respinto il ricorso con cui l'avvocato ed ex calciatore — tra le altre squadre, della Lazio — aveva contestato l'esclusione della propria candidatura dalla corsa alla guida della FIGC, invalidata per l'assenza dell'accredito di almeno una componente federale.
Il TFN si è pronunciato in modo netto: il ricorso è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile. Non è la prima battuta d'arresto per Miele: già il 21 maggio l'organo federale aveva rigettato la sua istanza cautelare. La pronuncia definitiva, contenuta in appena tre pagine, chiude ogni margine di riapertura della vicenda.
Al centro della controversia vi era l'articolo 24, comma V, delle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF), che subordina la candidabilità alla presidenza federale all'ottenimento del sostegno di almeno una componente federale. Miele aveva sostenuto che tale previsione si ponesse in contrasto con il principio di democraticità sancito dalla normativa CONI e dal codice civile, nonché con taluni principi costituzionali.
Il Tribunale ha respinto questa impostazione con argomentazioni precise. Nella pronuncia si legge che la disposizione contestata «non può ritenersi in contrasto con il principio fondamentale di democraticità previsto dalla normativa CONI e dal codice civile né con i principi costituzionali invocati, tenuto conto, da un lato, che la disposizione statutaria federale è stata approvata dal CONI stesso ritenendola quindi coerente con i principi del proprio ordinamento; d'altro lato, che essa disposizione logicamente limita la candidabilità alla funzione di Presidente Federale ad un numero non indiscriminato di candidati individuati dalle componenti federali, conformemente alla Delibera CONI del 2016 più volte richiamata dal ricorrente».
In sostanza, il meccanismo dell'accredito risponde a una logica di economia elettorale: non vi sarebbe alcun interesse a consentire la partecipazione alla competizione di un candidato che non abbia raccolto il consenso di nessuna componente federale e che, per ciò stesso, non sarebbe in grado di ottenere nemmeno un voto in sede assembleare.
Il TFN ha inoltre rilevato che Miele non ha impugnato direttamente le NOIF, circostanza che indebolisce ulteriormente l'impianto del ricorso.
Miele aveva esteso il proprio ricorso anche alle candidature dei due sfidanti ufficiali, Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, ritenendole entrambe illegittime. Tuttavia, l'infondatezza della prima parte dell'impugnazione travolge inevitabilmente anche questa seconda richiesta. Il ragionamento del Tribunale è lineare: non potendo egli stesso candidarsi, Miele è privo di un interesse legittimo a contestare le posizioni degli altri aspiranti alla presidenza federale. Di qui la declaratoria di inammissibilità per questa porzione del ricorso.
La vicenda si chiude dunque senza colpi di scena, confermando la validità del quadro normativo vigente in materia di candidature federali e lasciando la contesa per la guida della FIGC nelle mani dei soli Malagò e Abete.