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La Gioventù Calcio Dauna riammessa in Serie D!

Vinto il ricorso contro l'esclusione. La squadra di Castelnuovo della Daunia farà compagnia a San Severo e Manfredonia
01.07.2016 14:14 di Antonello Abbattista   vedi letture
Fonte: foggia.iamcalcio.it (Salvatore Fratello)
UFFICIALE: La Gioventù Calcio Dauna riammessa in Serie D!

La Polisportiva Calcio Dauna è in Serie D. Il ricorso presentato dalla società pugliese presso la Corte Federale d'Appello è stato accolto: niente retrocessione in Eccellenza, la conquista del quarto campionato nazionale è salva; inflitta inoltre la penalizzazione di un punto, ridotte le sanzioni ai dirigenti coinvolti.

Questo il comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC:

"Si dà atto che la Corte Federale d’Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 24 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni: COLLEGIO Dott. Gerardo Mastrandrea - Presidente; Prof. Pierluigi Ronzani, Avv. Italo Pappa, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL DOTT. TODARO VINCENZO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016)

2. RICORSO DEL SIG. DINISI GIUSEPPE AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI ANNI 1; - AMMENDA DI € 10.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016)

3. RICORSO DELLA POL. GIOVENTU’ CALCIO DAUNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA REVOCA DEL TITOLO DI VINCENTE IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, STAG. SPORT. 2015/2016, INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PRESIDENTE ED AL PRESIDENTE ONORARIO DELLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – N. 11582/583 PF15-16 AM/US DEL 21.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Molise - Com. Uff. n. 110 dell’1.6.2016)

La Corte, preliminarmente riuniti i ricorsi come sopra proposti dal Dott. Todaro Vincenzo, Sig. Dinisi Giuseppe e dalla Polisportiva Gioventù Calcio Dauna di Castelnuovo della Dauna (Foggia), visto l’art. 1bis, comma 1 e l’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.,

li accoglie parzialmente rideterminando così le sanzioni:

- Dott. Todaro Vincenzo mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00;

- Sig. Dinisi Giuseppe mesi 5 di inibizione e ammenda di € 5.000,00:

- Pol. Gioventù Calcio Dauna penalizzazione di 1 punto in classifica generale da scontarsi nella prossima Stagione Sportiva 2016/2017.

Dispone restituirsi le tasse reclamo".